martedì 31 gennaio 2012

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DECRETO 13 gennaio 2012.
Avviso relativo all’istituzione, presso il servizio statistica ed
analisi economica della Regione, dell’elenco dei rilevatori-intervistatori
per le indagini statistiche di interesse regionale.
IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni,
riguardante la “Legge” ed il “Regolamento” sull’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive integrazioni
e modificazioni;
Visto l’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 istitutivo
dell’Ufficio di statistica della Regione, ai sensi dall’articolo 5
del decreto legislativo n. 322/89;
Visto il decreto n. 1149 del 30 novembre 2001 con il quale, a
seguito della riforma dell’Amministrazione regionale di cui alla legge
regionale 15 maggio 2000 n. 10 e della conseguente organizzazione
degli uffici in dipartimenti, aree e servizi, l’Ufficio di statistica assume
la denominazione di “Servizio statistica” mantenendo le funzioni
ed attribuzioni previste dalla citata normativa;
Visto il D.R.G. n. 11/2010 del 25 gennaio 2010, con il quale l’Ufficio
di statistica assume la denominazione “Servizio statistica ed analisi
economica”;
Visto il terzo protocollo d’intesa sulle statistiche agrarie tra
l’ISTAT, il Ministero per le politiche agricole e le Regioni approvato
dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 settembre 1997
(repertorio atti n. 324 del 25 settembre 1997);
Considerato che l’articolo 4 del citato protocollo d’intesa prevede,
tra l’altro, che le Regioni costituiscano un elenco di rilevatori
per la realizzazione delle indagini statistiche in agricoltura;
Considerato che il Servizio statistica ha costituito, con D.R.G.
9 luglio 2008, n. 939 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana - serie speciale concorsi (n. 12 di venerdì 8 agosto 2008),
l’elenco dei rilevatori per le indagini statistiche di interesse regionale
(ERISIR), ad uso delle rilevazioni statistiche promosse dal SISTAN e
per conto proprio, in virtù dell’avviso di selezione pubblica approvato
con D.R.G. 6 novembre 2007, n. 1436 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi (n. 15 di
venerdì 30 novembre 2007);
Considerato che il suddetto elenco è stato utilizzato per reclutare
i rilevatori impegnati nelle diverse indagini previste dal Programma
statistico nazionale e svolte dal Servizio statistica nel periodo di validità
del bando (8 agosto 2008 - 8 agosto 2011);
Ravvisata l’opportunità di costituire un nuovo elenco di rilevatori
da utilizzare per le indagini di interesse regionale previste nei
Programmi statistici nazionale e regionale per il prossimo triennio;
Ravvisata, infine, la necessità di affidare incarichi di rilevatore a
persone che per formazione ed esperienza possiedano le caratteristiche
necessarie per operare sul territorio ed assicurino il rispetto dei
calendari delle indagini e degli standard qualitativi richiesti;
Decreta:
Articolo unico
È approvato, nel testo che si allega, l’avviso pubblico per l’istituzione
presso il Servizio statistica ed analisi economica della Regione -
dipartimento bilancio e tesoro, Assessorato dell’economia - dell’elenco
dei rilevatori-intervistatori per le indagini statistiche di interesse
regionale.
Il presente decreto unitamente all’avviso sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 gennaio 2012.
Emanuele
Allegato
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI,
MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA,
PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI RILEVATORI
PER LE INDAGINI STATISTICHE DI INTERESSE REGIONALE
Art. 1
Finalità
Il Servizio statistica ed analisi economica della Regione siciliana,
al fine di ottemperare con tempestività ai compiti assegnatigli
dall’art. 6 del decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989 e dall’art.
6 della legge regionale n. 15 dell’11 maggio 1993, ed in carenza
di personale interno per le finalità connesse alle indagini statistiche,
costituisce un elenco di rilevatori, ad uso di indagini statistiche promosse
dal SISTAN e per proprio conto.
Art. 2
Caratteristiche della attività professionale richiesta
L’attività professionale richiesta consiste nella raccolta e/o registrazione
delle informazioni presso le unità statistiche individuate
dalla specifica rilevazione, di norma tramite intervista diretta o telefonica
e compilazione di un questionario con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici e/o successiva registrazione dei dati su supporto
informatico.
Tale attività professionale è caratterizzata da adeguata flessibilità,
concentrata in alcuni brevi periodi dell’anno entro i quali deve
necessariamente concludersi.
I rilevatori, nello svolgere il servizio di raccolta dati, operano in
completa autonomia, senza vincoli di orario, nel rispetto, tuttavia,
delle istruzioni impartite per la corretta esecuzione della rilevazione
dal responsabile della rilevazione.
I rilevatori dovranno sottoscrivere una dichiarazione di accettazione
dell’incarico nella quale sono indicati i diritti e i doveri relativi
alla prestazione, con particolare riferimento alla inderogabilità dei
termini di completamento dell’attività assegnata.
Ai rilevatori verrà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo
di qualsiasi rimborso spese e oneri di legge, commisurato al
numero dei questionari correttamente compilati e/o registrati. L’importo
unitario del compenso per questionario verrà stabilito, di volta
in volta ed in via preventiva, in relazione alle indicazioni fornite dai
competenti organi del SISTAN e della Regione siciliana.
Art. 3
Composizione dell’elenco
L’elenco sarà composto da due sezioni:
— sezione A: rilevatori per le indagini statistiche in agricoltura.
— sezione B: rilevatori per le indagini statistiche in generale.
La sezione A è a sua volta suddivisa in 9 sottosezioni, una per
ciascuna delle 9 province siciliane.
I rilevatori iscritti nella sezione B saranno chiamati a svolgere
l’attività presso la sede del Servizio statistica della Regione siciliana
a Palermo.
Art. 4
Applicazione, conservazione e aggiornamento dell’elenco
La formazione e la tenuta dell’elenco è affidata al Servizio statistica
ed analisi economica della Regione.
L’elenco degli ammessi con i relativi punteggi è pubblicato nella
pagina web del Servizio statistica nel sito internet della Regione siciliana
- Dipartimento bilancio e finanze e la relativa documentazione
è conservata presso la sede del Servizio.
L’elenco dei rilevatori costituisce il documento di riferimento per
l’assegnazione dell’incarico di “rilevatore nelle indagini statistiche” o
“addetto alla registrazione dei dati nelle indagini statistiche” promosse
direttamente dalla Regione siciliana e/o svolte nell’ambito del
Sistema statistico nazionale e regionale.
L’elenco dei rilevatori e la relativa graduatoria hanno validità
triennale a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Tre mesi prima della data di scadenza dell’elenco, verranno attivate
le procedure per la costituzione del nuovo elenco. Nel caso in cui
l’iter di ricostituzione dell’elenco termini dopo la data della sua scadenza,
lo stesso si intende valido fino all’entrata in vigore del nuovo.
La pubblicazione del nuovo elenco annulla il precedente. La valutazione
dei titoli viene effettuata da una apposita commissione nominata
dal ragioniere generale della Regione.
Art. 5
Requisiti per l’ammissione
Sono ammessi a partecipare alla selezione gli aspiranti che, alla
data di scadenza della presentazione della domanda, siano in possesso
dei seguenti requisiti:
— cittadinanza italiana o cittadinanza dei Paesi membri dell’Unione
europea;
— età non inferiore a 18 anni;
— godimento dei diritti civili e politici;
— non aver riportato condanne penali con sentenza passata in
giudicato;
— non avere conflitti di interesse in corso con la P.A.
I cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell’Unione
europea dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto
equipollente in base ad accordi internazionali ed alla normativa
vigente. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione.
Per la sezione A (indagini statistiche in agricoltura):
a) laurea vecchio ordinamento in scienze agrarie, scienze
forestali o delle produzioni animali;
b) laurea vecchio ordinamento in statistica;
c) laurea specialistica o magistrale in scienze agrarie, scienze
forestali o delle produzioni animali;
d) laurea specialistica o magistrale in statistica;
e) diploma di perito agrario e/o agrotecnico con iscrizione nei
relativi albi professionali.
Saranno considerati validi i titoli equipollenti a quelli suindicati.
Saranno valutati con punteggi aggiuntivi:
— iscrizione ad albi professionali in campo agricolo;
— esperienze lavorative certificate come rilevatore in indagini
statistiche in campo agricolo promosse e certificate dall’ISTAT o da
enti del SISTAN.
Per la sezione B (indagini statistiche in generale):
f) laurea vecchio ordinamento in statistica o in economia e
commercio o in scienze politiche;
g) laurea specialistica o magistrale in statistica o in economia
e commercio o in scienze politiche;
Saranno considerati validi i titoli equipollenti a quelli suindicati.
Saranno valutati con punteggi aggiuntivi:
— abilitazione all’esercizio della professione;
— esperienze lavorative certificate come rilevatore in indagini
statistiche promosse e certificate dall’ISTAT o da enti del SISTAN.
È consentita la partecipazione per entrambe le sezioni e per una
sola provincia.
Art. 6
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, va redatta
sull’apposito modulo scaricabile unicamente dal sito internet della
Regione siciliana www.pti.regione.sicilia.it.
Il candidato dovrà compilare elettronicamente la domanda,
stamparla, firmarla ed inviarla in busta chiusa tramite posta raccomandata
A/R a Regione siciliana - Assessorato dell’economia - Dipartimento
bilancio e tesoro - Servizio statistica ed analisi economica -
via Notarbartolo, n. 17 - 90141 Palermo.
Al fine di rendere più veloci le operazioni di valutazione dei titoli,
è richiesto ai partecipanti di inserire all’interno della busta da inviare
anche un cd contenente il file della domanda di partecipazione già
compilata.
La busta, a pena di esclusione, deve riportare all’esterno nome,
cognome ed indirizzo del mittente oltre alla dicitura: “Non aprire -
richiesta di partecipazione alla selezione pubblica per l’iscrizione nell’elenco
dei rilevatori per le indagini statistiche di interesse regionale”.
Le domande, a pena di esclusione, devono essere inviate entro il
termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali
disguidi postali, imputabili comunque a terzi.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata
delle norme del presente bando.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono, inoltre,
dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di
appartenenza o di provenienza, di non aver riportato condanne penali
nello Stato in cui sono cittadini oltre che in quello italiano, e di
avere comprovata conoscenza della lingua italiana.
La graduatoria sarà elaborata, a cura della Commissione di valutazione,
in base ai criteri stabiliti dal presente bando.
L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio i dati relativi
alle autodichiarazioni rese.
La non veridicità delle dichiarazioni rese costituisce motivo di
cancellazione immediata dalla graduatoria e l’adozione di ogni altra
azione prevista dalla legge.
In ogni caso l’Amministrazione richiederà all’atto dell’incarico la
documentazione relativa alle dichiarazioni rese.
Art. 7
Valutazione dei titoli
1) Per la sezione A (indagini statistiche in agricoltura):
1.1) Titoli di studio (nel caso si possiedono più titoli si considera
il titolo con valore superiore):
— punti 3 per titolo di studio di cui all’art. 5, comma 3, punti
a), c);
— punti 2 per titolo di studio di cui all’art. 5, comma 3, punti
b), d);
— punti 1 per titolo di studio di cui all’art. 5, comma 3,
punto e);
valutazione del voto di laurea e diploma:
— punti 0,5 per ogni voto di laurea superiore a 98/110;
— punti 1 per la lode;
— punti 2 per voto di diploma compreso tra 48/60 e 54/60 o
tra 80/100 e 90/100;
— punti 4 per voto di diploma compreso tra 55/60 e 59/60 o
tra 91/100 e 99/100;
— punti 5 per voto di diploma pari a 60/60 o 100/100.
1.2) Altri titoli
— punti 1 per iscrizione in albo professionale in campo
agricolo;
— punti 1,5 per ogni indagine statistica in campo agricolo,
promossa e certificata dall’ISTAT o da Enti del SISTAN, svolta in precedenza
come rilevatore, fino ad un massimo di punti 9;
2) Per la sezione B (indagini statistiche in generale):
2.1) Titoli di studio (il punteggio verrà attribuito soltanto in
base al voto di laurea)
— punti 0,5 per ogni voto di laurea di cui all’art. 5, comma 5,
punti f) g), superiore a 92/110;
— punti 1 per la lode;
2.2) Altri titoli
— punti 1 per l’abilitazione all’esercizio della professione;
— punti 1,5 per ogni indagine statistica, promossa e certificata
dall’ISTAT o da Enti del SISTAN, svolta in precedenza come rilevatore,
fino ad un massimo di punti 9;
Verrà assegnato un ulteriore punto nel caso il candidato possegga
più titoli di cui all’art. 5, comma 3, punti a), b), c), d) , comma
5, punti f), g);
A parità di punteggio finale, è preferito il candidato con minore età.
Art. 8
Graduatoria e suo utilizzo
Sulla base dei requisiti posseduti al momento della presentazione
della domanda, viene redatta una graduatoria per ciascun elenco e
sottoelenco.
Le graduatorie verranno pubblicate esclusivamente nel sito della
Regione siciliana.
Per la convocazione dei rilevatori ed il successivo conferimento
dell’incarico si attua un criterio di rotazione con scorrimento delle
graduatorie per ciascuna sottosezione.
Il dirigente responsabile del Servizio statistica della Regione
convocherà un numero di iscritti nell’elenco adeguato alla complessità
dell’indagine e provvederà al conferimento dell’incarico su
delega del ragioniere generale della Regione.
La convocazione avverrà con lettera raccomandata o tramite
PEC e per un numero di iscritti all’elenco superiore a quello ritenuto
necessario dal responsabile dell’indagine, al fine di sopperire ad eventuali
rinunce e di garantire l’assegnazione dell’incarico ad un numero
di rilevatori necessario allo svolgimento dell’indagine.
La presentazione nel giorno e nell’ora indicati nella lettera di
convocazione costituisce presupposto indispensabile ai fini del conferimento
dell’incarico.
In caso di mancanza o scarsità di rilevatori iscritti per una o più
province, potranno essere convocati rilevatori iscritti nella sottosezione
di provincia limitrofa con maggior porzione di territorio confinante
a quella che presenta una carenza di iscrizioni.
In caso di presentazione di un numero insufficiente di rilevatori,
i compiti relativi all’indagine potranno essere assegnati tra i convenuti,
compatibilmente con il numero massimo di questionari che
possono essere assegnati a ciascun rilevatore.
Il convocato che non si presenta senza giustificato motivo nell’ora
e nel giorno stabiliti dalla convocazione perde il diritto all’incarico
e potrà essere richiamato per una successiva indagine soltanto al
termine del scorrimento della graduatoria.
Il convocato che si presenta, ma al quale non viene affidato l’incarico,
mantiene il diritto di essere chiamato alla successiva convocazione.
Art. 9
Obblighi degli iscritti nell’elenco
È a carico dei rilevatori iscritti nell’elenco comunicare al
Servizio statistica della Regione eventuali variazioni di domicilio e/o
di recapito telefonico.
Il rilevatore che intende cessare l’iscrizione ha l’obbligo di darne
comunicazione scritta al Servizio statistica della Regione.
I rilevatori dell’elenco sono tenuti a rispettare il segreto statistico.
Art. 10
Cancellazione dall’elenco regionale dei rilevatori
La cancellazione del rilevatore dall’elenco regionale si effettua,
in qualunque momento, nei seguenti casi:
a) qualora l’operato del rilevatore sia valutato negativamente
dal responsabile della rilevazione (il rilevatore non sia stato in grado
di portare a termine la raccolta e/o la registrazione dei dati di sua
competenza nei tempi stabiliti e con la necessaria accuratezza per
colpe a lui imputabili);
b) nel caso venga a mancare uno dei requisiti per l’ammissione
all’elenco;
c) nel caso in cui sia constatata la mancata comunicazione
scritta al Servizio statistica della Regione del cambio di indirizzo;
d) nel caso di istanza scritta dal rilevatore;
e) nel caso di indisponibilità per due rilevazioni consecutive.
Una nuova iscrizione può essere comunque richiesta in occasione
del rinnovo triennale dell’elenco.
Art. 11
Trattamento dei dati
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi dell’art.
11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 solo ai fini dell’espletamento
delle operazioni di selezione e saranno conservati
presso il Servizio statistica della Regione.
In caso di cancellazione dell’interessato dall’elenco i suoi dati
saranno cancellati anche dall’archivio.
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