martedì 6 luglio 2010

ARS

DECRETO PRESIDENZIALE 18 giugno 2010.
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di consigliere
parlamentare di professionalità informatica.
IL PRESIDENTE
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Visto l’articolo 4 dello Statuto speciale della Regione siciliana;
Visto l’articolo 166 del regolamento interno dell’Assemblea
regionale siciliana;
Visto il D.P.A. n. 97 del 13 novembre 2006 con il quale è stato
approvato e reso esecutivo il regolamento dei concorsi dell’Assemblea
regionale siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, serie speciale concorsi, n. 16 del 24 novembre 2006;
Visto il testo unico delle norme regolamentari dell’Amministrazione
riguardanti il personale dell’Assemblea, approvato con D.P.A. n.
9 del 27 gennaio 2009 e successive modifiche ed integrazioni e, in
particolare, gli articoli 12, 13 e 14;
Vista la pianta organica del personale dell’Assemblea regionale
siciliana;
Considerato che nel ruolo della carriera dei consiglieri parlamentari
risultano cinque vacanze di posti rispetto alla dotazione organica;
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza, assunta nella
seduta n. 18 del 30 marzo 2010, con la quale è stato stabilito di indire
un concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di consigliere
parlamentare di prima fascia di professionalità informatica,
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti
di consigliere parlamentare di prima fascia di professionalità informatica,
nel ruolo del personale della carriera dei consiglieri parlamentari
dell’Assemblea regionale siciliana, con lo stato giuridico ed il trattamento
economico stabiliti dal testo unico delle norme regolamentari
dell’Amministrazione riguardanti il personale dell’Assemblea e dalle
deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia.
Art. 2
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso è necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano un’età non inferiore ai diciotto anni e non superiore
ai quarantacinque anni. Tale limite massimo non potrà essere
superato in nessun caso neppure in quelli previsti dall’art. 2, comma
1, n. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni.
Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di
ruolo dell’Assemblea regionale siciliana;
c) siano in possesso del diploma di laurea, conseguito con
una votazione non inferiore a 105/110 o equipollente nell’ambito dell’ordinamento
previgente alla riforma universitaria in ingegneria
delle telecomunicazioni, in ingegneria elettronica, in ingegneria
informatica, in ingegneria gestionale, ovvero siano in possesso di una
laurea specialistica, conseguita con votazione non inferiore a
105/110, in una delle seguenti classi: 23/S (Informatica); 30/S
(Ingegneria delle telecomunicazioni); 32/S (Ingegneria elettronica);
35/S (Ingegneria informatica); 34/S (Ingegneria gestionale). I predetti
titoli, ove conseguiti all’estero, devono essere stati dichiarati equipollenti
alle menzionate lauree dall’autorità italiana competente;
dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresì, a quale
votazione prevista per le lauree medesime equivalga la valutazione
riportata nel titolo di studio conseguito all’estero;
d) abbiano prestato servizio con rapporto di lavoro dipendente
ovvero collaborazione coordinata e continuativa presso lo
Stato, organizzazioni pubbliche o private, anche comunitarie o internazionali,
per un periodo non inferiore a tre anni, con le mansioni di
analista, programmatore o sistemista nei settori dello sviluppo applicativo,
della progettazione e gestione di sistemi e infrastrutture informatiche
e di rete, operando con piattaforme, ambienti, metodologie
e prodotti di mercato;
e) abbiano l’idoneità fisica all’impiego;
f) abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici.
2. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso, quelli che
diano titolo a valutazione di merito ai fini della formazione del punteggio
di concorso, nonché quelli che diano titolo di preferenza a
parità di punteggio agli effetti della graduatoria debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande.
3. L’Amministrazione si riserva di provvedere anche d’ufficio
all’accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di
accertamento dei requisiti per l’ammissione al concorso. Per difetto
dei requisiti prescritti l’Amministrazione può disporre in ogni
momento l’esclusione dal concorso con provvedimento motivato.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta,
a pena di irricevibilità, alternativamente:
a) sull’apposito modulo (riportato in allegato) o sulla fotocopia
di questo;
b) sulla copia stampabile dal sito internet dell’Assemblea
regionale siciliana (http://www.ars.sicilia.it, sotto la voce “Concorsi”).
2. La domanda, redatta secondo una delle modalità indicate al
comma 1, deve essere spedita all’Assemblea regionale siciliana -
Servizio del Personale - Palazzo dei Normanni, piazza del
Parlamento, n.1, 90134 Palermo, a pena di irricevibilità, entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, esclusivamente,
sempre a pena di irricevibilità, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento o a mezzo di posta celere con avviso di ricevimento.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il mancato rispetto del predetto termine comporta l’esclusione dal
concorso.
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilità, a
penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o posta celere con avviso di
ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di
dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione
del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento della raccomandata o della posta celere.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilità, deve essere redatta
e inviata con le modalità sopraindicate, nonché firmata in maniera
autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità, anche penale:
a) le generalità e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici e il comune nelle cui
liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in
caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate
(questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi:
amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione
della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
f) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico,
indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui è avviato il
procedimento;
g) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
h) il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della
votazione riportata, della facoltà e della data del conseguimento, allegando
– a pena di esclusione – qualora i titoli di studio siano stati
conseguiti all’estero, le prescritte dichiarazioni di equipollenza di cui
all’art. 2, comma 1, lettera c);
i) il possesso del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
d), dal quale risulti il soggetto presso il quale hanno prestato servizio,
la durata del servizio medesimo, l’indirizzo e il recapito telefonico
di tale soggetto, allegando la relativa certificazione;
j) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
k) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
l) i titoli che diano diritto, a parità di punteggio, a preferenza
nella formazione della graduatoria;
m) gli estremi del documento di identità di cui sono provvisti;
n) se siano dipendenti di ruolo dell’ Assemblea regionale siciliana.
6. I candidati portatori di handicap, che abbiano esigenze di
essere assistiti durante le prove, devono inviare all’Assemblea regionale
siciliana, servizio del personale, entro lo stesso termine fissato
per la presentazione della domanda, anche una comunicazione che
indichi il tipo di handicap e l’ausilio necessario.
7. Il candidato deve altresì indicare l’indirizzo al quale chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, nonché un
recapito telefonico, ove posseduto.
8. Nella domanda il candidato deve inoltre indicare le lingue –
scelte tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo – nelle quali intende
sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera e deve altresì
indicare il possesso dei titoli che intende sottoporre al giudizio
della commissione esaminatrice. Di detti titoli e della relativa documentazione
deve essere redatto un elenco firmato dall’interessato da
allegare alla domanda di partecipazione al concorso unitamente alla
documentazione stessa. I titoli possono essere prodotti in carta semplice
e possono essere in originale o in copia autenticata, ovvero in
copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
9. I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli
mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative
consentite dal D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni
o dell’atto di notorietà).
10. I titoli valutabili da parte della commissione esaminatrice
sulla base dei criteri a fianco di ciascuno segnati e fino a un massimo
di punti 6, sono i seguenti:
– Titoli di studio (fino a un massimo di punti 0,50):
a) conseguimento della lode nel corso di laurea previsto
come requisito per l’ammissione al concorso: punti 0,15;
b) diplomi di specializzazione, corsi di perfezionamento,
master, conseguiti presso università italiane o straniere, nelle materie
oggetto del concorso (con esclusione dell’organizzazione costituzionale
dello Stato e delle lingue): punti 0,15;
c) conseguimento del dottorato di ricerca nelle materie
oggetto del concorso (con esclusione dell’organizzazione costituzionale
dello Stato e delle lingue): punti 0,20;
– Titoli di servizio (fino a un massimo di punti 5):
a) servizio prestato ovvero collaborazione coordinata e
continuativa, di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), con la qualifica
dirigenziale: punti 1;
b) servizio prestato ovvero collaborazione coordinata e
continuativa, di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), presso Assemblee
parlamentari: punti 1;
c) servizio prestato ovvero collaborazione coordinata e
continuativa, oltre il periodo di tre anni di cui all’art. 2, comma 1, lettera
d): punti 1 per ogni anno ulteriore, fino a un massimo di punti 3.
– Titoli professionali ed altri titoli (fino a un massimo di
punti 0,50):
a) abilitazione nelle materie oggetto del concorso (con
esclusione dell’organizzazione costituzionale dello Stato e delle lingue):
punti 0,25;
b) conseguimento dell’idoneità a ricercatore universitario
nelle materie oggetto del concorso (con esclusione dell’organizzazione
costituzionale dello Stato e delle lingue); conseguimento dell’idoneità
a professore universitario di prima fascia nelle materie oggetto
del concorso (con esclusione dell’organizzazione costituzionale dello
Stato e delle lingue); conseguimento dell’idoneità a professore universitario
di seconda fascia nelle materie oggetto del concorso (con
esclusione dell’ organizzazione costituzionale dello Stato e delle lingue):
fino a un massimo di punti 0,25.
11. A pena di inutilizzabilità ai fini del presente concorso, con
riferimento ai titoli di cui al precedente comma, i candidati dovranno
dichiarare nell’allegato al modulo di domanda il soggetto presso il
quale hanno prestato servizio oppure attività ovvero hanno seguito i
corsi di specializzazione, perfezionamento, master, l’indirizzo ed il
recapito telefonico di tale soggetto, la durata del corso o del servizio
o dell’attività prestata, nonché gli estremi precisi del conseguimento
del dottorato di ricerca ovvero dell’idoneità a ricercatore, professore
universitario di prima o di seconda fascia. Inoltre, sempre a pena di
inutilizzabilità, ai fini del presente concorso, i candidati dovranno
allegare alla domanda la documentazione idonea ad attestare con
precisione il possesso dei titoli medesimi. Allo scopo si considerano i
termini perentori di spedizione di cui all’articolo 3, comma 2.
12. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove
o alla stessa Amministrazione dell’Assemblea per altri fini.
13. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere consapevoli
che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi
o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a
verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia. Nella domanda i candidati devono dichiarare, altresì, di
essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata con successivo
decreto del Presidente dell’Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.
2. Con decreto del Presidente dell’Assemblea, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi,
saranno nominati i membri esperti, che interverranno nel corso delle
prove orali per gli esami facoltativi di lingue straniere e che parteciperanno
soltanto alle sedute in cui avranno luogo le predette prove.
3. La commissione disporrà le prove d’esame; deciderà sull’ammissione
dei concorrenti alle prove orali e tecniche; stabilirà la graduatoria
finale dei candidati.
Art. 5
Irricevibilità delle domande
1. Sono irricevibili e pertanto non sono prese in considerazione:
a) le domande non redatte secondo le modalità di cui all’articolo
3, comma 1;
b) le domande non inviate secondo le modalità di cui all’articolo
3, comma 2;
c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa
ed in originale;
d) le domande non redatte secondo le modalità di cui all’articolo
3, comma 3;
e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, serie speciale concorsi.
Art. 6
Cause di esclusione dal concorso
1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti
o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dal concorso
con decreto del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso del requisito di cui all’art. 2,
comma 1, lettera c);
d) che non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza,
rilasciate dalle competenti autorità italiane, dei titoli di studio
conseguiti all’estero con la laurea di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
c), da cui deve risultare, altresì, a quale dei giudizi o delle votazioni
previsti per la suddetta laurea equivalga la valutazione riportata
nel titolo di studio conseguito all’estero;
e) che abbiano un’età inferiore a 18 anni o superiore a 45,
salvo quanto previsto per i dipendenti di ruolo dell’Assemblea regionale
siciliana dall’articolo 2, comma 1, lettera b);
f) che non abbiano l’idoneità fisica all’impiego;
g) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte dichiarazioni
di equipollenza per i titoli di studio conseguiti all’estero, ai
sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c);
h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) e che non
abbiano indicato nella domanda il possesso dell’ulteriore requisito di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera d);
i) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della
cittadinanza italiana;
j) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
k) che non abbiano indicato nella domanda il possesso dell’idoneità
fisica all’impiego.
3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente
o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte,
ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando,
possono integrare le domande di partecipazione al concorso. Le
predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora
siano spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
o a mezzo di posta celere con avviso di ricevimento, entro
il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale
concorsi.
4. Oltre la data di scadenza del suddetto termine, non è ammessa
la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati
che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola
delle dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i
documenti richiesti dal bando. La medesima disposizione si estende
alle dichiarazioni ed alle allegazioni di cui all’articolo 3, commi 8, 9,
11 e 13 del presente bando.
5. I termini per la presentazione della domanda sono perentori.
Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno di
scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno
seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione
dell’Assemblea regionale siciliana può disporre l’esclusione dei
candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga
accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine
per la spedizione delle domande di partecipazione.
Art. 7
Prove d’esame
1. Le prove d’esame, che avranno luogo a Palermo, sono così
articolate:
a) tre prove scritte;
b) prove orali e tecniche.
Art. 8
Diario delle prove scritte
1. Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi. Tale comunicazione
assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale può essere data comunicazione
della nuova data di pubblicazione del diario delle prove scritte,
in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte
dell’Amministrazione dell’Assemblea regionale siciliana alcuna
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza alcun preavviso o invito, per sostenere le suddette prove, all’indirizzo
indicato, nel giorno e nell’ora specificati nella citata Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, muniti:
a) del documento legale di identità indicato nella domanda;
b) dell’avviso di ricevimento relativo alla spedizione della
domanda di partecipazione.
Art. 9
Diario delle prove orali e tecniche
1. La comunicazione del diario delle prove successive alle prove
scritte avviene secondo le modalità indicate nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana. Tale comunicazione assume valore di notifica
a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche
a mezzo di raccomandata.
3. Tutte le comunicazioni – sia a mezzo di affissione o pubblicazione,
sia a mezzo di raccomandata – assumono valore di notifica a
tutti gli effetti.
Art. 10
Prove scritte
1. Le prove scritte sono così articolate:
a) analisi e progettazione di una applicazione;
b) redazione di un progetto di massima o di uno studio di fattibilità
relativo alla realizzazione o gestione di un sistema o di una
infrastruttura informatica o di rete;
c) elaborato su temi di informatica, a scelta della commissione
tra i seguenti: redazione del progetto di massima per la realizzazione
di un sito web; sicurezza nei sistemi informativi; organizzazione
aziendale e reingegnerizzazione dei processi; standard e migliori
pratiche per la gestione dei sistemi informatici.
2. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove il candidato avrà a
disposizione 8 ore.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno
introdurre nella sala di esame manuali, testi, tavole o appunti di alcun
tipo, apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, ad eccezione
di quelli esplicitamente ammessi dalla commissione. La commissione
esaminatrice può eventualmente disporre che alcuni testi possano
essere consultati esclusivamente tra quelli messi a disposizione per
tutti i candidati su apposite postazioni. Non è consentito ai candidati,
durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L’inosservanza
delle disposizioni di cui al presente comma, nonché di ogni
altra disposizione stabilita dalla commissione per lo svolgimento della
prova, comporterà l’immediata esclusione dal concorso.
4. A ciascuna delle prove scritte è attribuito un punteggio massimo
di 30 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candidato
riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e un punteggio
non inferiore a 18/30 in ciascuna singola prova.
Art. 11
Prove orali e tecniche
1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati
a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:
a) architetture dei calcolatori;
b) sistemi informativi (con particolare riguardo alla realizzazione
di studi di fattibilità, all’analisi dei costi/benefici di un progetto
informatico, alla impostazione e redazione di capitolati tecnici di
gare in materia di sistemi informativi, alla gestione e monitoraggio
dei contratti informatici, alla progettazione di sistemi applicativi con
architettura distribuita e tecnologie Intranet/Internet, alla sicurezza
dei servizi di rete in ambiente Intranet/Internet e agli standard di
sicurezza internazionali);
c) sistemi organizzativi e gestione delle tecnologie informatiche
(con particolare riguardo all’analisi dei processi organizzativi e
tecnologici per la progettazione e l’erogazione di servizi ICT, ai criteri
di valutazione della qualità del servizio, alle metriche di misurazione,
nonché alle strutture di assistenza e supporto agli utilizzatori di
servizi e dati);
d) basi di dati;
e) reti di calcolatori (con particolare riguardo alle infrastrutture
di rete, alle reti geografiche e locali, ai protocolli e ai servizi di rete);
f) ingegneria del software, analisi e progettazione del software;
g) sicurezza informatica;
h) nozioni di organizzazione costituzionale dello Stato;
i) lettura e traduzione di un brano di contenuto tecnico dall’inglese.
2. A ciascuna delle prove orali e tecniche è attribuito un punteggio
massimo di 30 punti.
Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse
un punteggio medio non inferiore a 21/30 e non meno di 18/30 in ciascuna
prova.
I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o più prove
facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti: francese,
tedesco, spagnolo.
Fermo restando quanto prescritto dal comma 3 in ordine al punteggio
minimo richiesto per il superamento dell’esame orale, ciascuna
prova orale facoltativa di lingua straniera è valutata per non più
di 2 punti, secondo le modalità di cui al successivo art. 12, comma 1,
e consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto che costituisce
la base per successive domande e per una conversazione.
Art. 12
Graduatoria finale
1. Il punteggio finale di ciascun candidato sarà costituito dalla
media tra il punteggio medio delle prove scritte (a) e quello medio
della materie dell’esame orale (b) sommato al punteggio conseguito
nelle prove orali facoltative di lingua straniera (c), secondo la seguente
formula esplicativa: a+b+c
2
2. Al punteggio finale, inoltre, sarà aggiunto il punteggio attribuito
ai titoli valutabili di cui all’ art. 3, comma 10, nel rispetto delle
previsioni di cui al medesimo articolo 3, comma 10. Il punteggio
complessivo dei titoli non potrà superare 6 punti.
3. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parità di
punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza
nei concorsi a pubblici impieghi. Tali titoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la spedizione della
domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante
il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena
di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il termine di 15
giorni successivi alla conclusione delle prove orali e tecniche.
Art. 13
Accertamenti sanitari
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a
visita medica al fine di accertare l’idoneità fisica all’impiego.
Art. 14
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il
termine di 30 giorni dalla data della richiesta, i documenti attestanti
il possesso di tutti i requisiti dichiarati. I documenti medesimi possono
essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46
del DPR n. 445/2000, entro il medesimo termine di 30 giorni dalla
data della richiesta e sotto pena di decadenza. In tal caso
l’Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla
veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
Qualora emerga la non veridicità della dichiarazione resa, il dichiarante
incorre nelle sanzioni anche penali previste dall’articolo 76 del
citato DPR n. 445/2000.
2. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale
dell’Assemblea regionale siciliana, nell’ambito della carriera dei consiglieri
parlamentari.
3. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai
sensi dell’articolo 15 del testo unico delle norme regolamentari
dell’Amministrazione riguardanti il personale dell’Assemblea, della
durata di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente
l’esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento
hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso
trattamento economico iniziale. In caso di conferma in ruolo il periodo
di esperimento è valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.
4. I concorrenti dichiarati idonei potranno essere chiamati a
ricoprire, secondo l’ordine della graduatoria, i posti che si renderanno
vacanti, esclusivamente nell’ambito della professionalità informatica
della carriera dei consiglieri parlamentari, durante il periodo di
due anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.
Art. 15
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati
presso il servizio del personale dell’Assemblea regionale siciliana, ai
soli fini della gestione della procedura di concorso. I medesimi dati
possono essere, altresì, comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici
servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della
procedura di concorso. Il conferimento di tali dati è da considerarsi
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Art. 16
Informazioni
Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono
consultare il sito internet dell’Assemblea regionale siciliana
(www.ars.sicilia.it) o contattare il servizio del personale
dell’Assemblea regionale siciliana nei giorni di lunedì e venerdì dalle
ore 9,00 alle 13,00.
Palermo, 18 giugno 2010.

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